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Corte d'Appello di Bologna > orario di lavoro
Data: 15/03/2006
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 15/06
Parti: Slc Cgil/Vodafone Omnitel s.p.a.
ART. 18 D.P.R. 20.5.1987 N. 270 ART. 44 CCNL COMPARTO SANITÀ 1.9.1995 ART. 7 CONTRATTO INTEGRATIVO CCNL COMPARTO SANITÀ 7.4.1999


La Corte di Appello di Bologna, ha rigettato l’appello proposto da alcuni infermieri e tecnici di radiologia dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia i quali, tra l’altro, avevano rivendicato il diritto di usufruire di un giorno di riposo settimanale compensativo, tutte le volte che erano tenuti al servizio di pronta disponibilità, - ex art. 18 del D.P.R. n. 270/1987 poi sostituito dall’art. 7 del ccnl integrativo del cnl del personale del comparto sanità del 7.4.1999 - in giornata festiva, sia che a che questa segua effettiva chiamata in servizio sia che tale chiamata non intervenga, nonché il risarcimento dei danni per omessa concessione del riposo compensativo ed il pagamento delle indennità di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 44 del ccnl sanità 1.9.1995. La Corte di Appello di Bologna, esaminando la normativa contrattuale disciplinante il servizio di disponibilità, ha distinto l’ipotesi della reperibilità attiva da quella passiva, a seconda che il dipendente sia o meno chiamato in servizio: nella prima ipotesi l’attività prestata è computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario, nella seconda ipotesi, ove la reperibilità coincida con un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale (in quanto il lavoratore non rende in giorno festivo una prestazione di lavoro che eccede l’orario settimanale). Il fondamento di tale diverso trattamento contrattuale risiede nel principio individuato dalla Suprema Corte secondo il quale il mero obbligo di reperibilità non equivale ad una prestazione lavorativa e quindi impone il riconoscimento al lavoratore non di un giorno di riposo compensativo, ma solo di un corrispettivo del sacrificio, minore di quello di un'effettiva e piena prestazione (Cass. n. 5245/95 e n. 3419/98).

Pertanto la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che il lavoratore in pronta disponibilità in giorno festivo non chiamato in servizio, in aggiunta al compenso economico, in virtù delle disposizioni contrattuali, ha la facoltà di scegliere se fruire o meno del riposo compensativo, prestando nel caso un’attività lavorativa quantitativamente più ampia nei restanti giorni della settimana (dovendo il totale complessivo delle ore di lavoro settimanali rimanere invariato), ma ha anche il dovere di manifestare al datore di lavoro la sua volontà di usufruire del riposo compensativo proprio in quanto implicante una sostanziale variazione del suo orario di lavoro settimanale da contemperare con le specifiche esigenze del servizio. Nel caso di specie l’appello è stato respinto perché i lavoratori non avevano dedotto e dimostrato di aver richiesto all’Amministrazione appellata di fruire del giorno di riposo compensativo con diversa articolazione dell’orario settimanale.